Cambiale tratta e pagherò, le differenze e il significato delle due modalità di pagamento. Tempo di pagamenti, di promesse di pagamento, di rate. Dopo la pausa estiva abbiamo magari da affrontare delle spese e vogliamo vedere come estinguere determinati pagamenti. La cambiale è un modo di effettuare questi pagamenti, magari dilazionato.
C’è da dire che il sistema delle cambiali era molto in voga fin a qualche decina di anni fa; dopo un periodo di scarso appeal, adesso pare che questo sistema di pagamento previsto dalle nostre leggi, stia tornando di moda, e così la gente si predispone di conseguenza. Quante volte abbiamo sentito parlare di cambiali non pagate, e magari di corse appresso alle banche o all’ufficiale giudiziario per evitare i protesti!
C’è tutta una letteratura sulle cambiali, su cosa sono e su cosa non sono, su cosa succede se non le onoriamo e su cosa vuol dire essere protestati. Allora vale la pena di andare a vedere un po’ più nello specifico di cosa si tratta.
Cambiale tratta e pagherò differenze partendo dalla cambiale
Per cambiale si intende un titolo di credito all’ordine all’interno del quale è contenuta una promessa di pagamento non sottoposta a condizioni, in favore di un beneficiario. Chi emette la cambiale si chiama “traente”, chi invece è obbligato al pagamento si chiama “trattario”, e infine c’è colui al quale è indirizzato il pagamento si chiama beneficiario.
La cambiale va pagata indipendentemente dal rapporto di credito per il quale è nata. In questo senso si dice che è un titolo di credito astratto e, infatti, non è indicata la causale del pagamento. Si tratta semplicemente di promettere un pagamento. Se il titolo di credito viene meno per una qualsiasi ragione, la cambiale va pagata lo stesso.
I titoli cambiari previsti dalla legge sono due: la cambiale tratta e il pagherò. Nella cambiale tratta il traente ordina al trattario di pagare una certa somma al beneficiario entro la scadenza che va esplicitamente indicata. Si tratta in questo caso di un rapporto di natura trilaterale, fra chi promette, chi è obbligato al pagamento, e chi riceve la determinata somma prevista. Nel caso del pagherò, invece, si tratta di un rapporto bilaterale, dove chi promette il pagamento è anche chi paga, mentre l’altra parte sta il beneficiario della dazione stessa. Abbiamo quindi traente-debitore e beneficiario.
In sostanza, in entrambi i casi, si tratta di una promessa, la quale va mantenuta in un tempo futuro scandito da una o più date. Il titolo di credito deve contenere una marca da bollo reale o virtuale, pari al 12 per mille dell’importo indicato sul titolo per la tratta, dell’11 per mille per il pagherò. In mancanza di questa tassa, il titolo è sempre valido, ma non è immediatamente esecutivo.
Cambiale tratta e pagherò: quando c’è l’invalidità?
Per quanto attiene invece alla vera e propria invalidità, gli elementi essenziali devono essere la denominazione, l’ordine senza condizioni di pagare, il nome del trattario, del beneficiario, la firma del traente, la data di emissione, la data entro la quale deve avvenire il pagamento (in assenza il titolo è pagabile a vista), il luogo di emissione e di pagamento (se non c’è il luogo di pagamento, viene considerato il luogo di emissione).
Nel caso in cui il pagamento non sia onorato nei termini previsti, a termini di legge si ha il protesto, ovvero l’atto pubblico col quale l’ufficiale giudiziario o il notaio o il Segretario Comunale attesta l’avvenuta presentazione della cambiale al debitore, con rifiuto di questo di pagare o accettare il titolo.
Col protesto decorrono gli effetti dell’inadempimento, e quest’atto pubblico costituisce titolo esecutivo per la messa in mora del debitore. Seguirà quindi eventualmente l’azione giudiziaria vera e propria per il recupero del credito.