Le principali diatribe familiari riguardano questioni ereditarie: in molti, al di là della quantità di beni che si possiedono, scelgono di non lasciare disposizioni testamentarie di alcun genere, spingendo gli eredi a farsi guerra per accaparrarsi la proprio parte, il testamento olografo risulta essere, ad oggi, uno dei più diffusi.
Eppure basta pochissimo per mettere le cose in chiaro, esprimere le proprie volontà ed evitare cause legali che in Italia arrivano a durare anche decenni: manifestare la propria volontà attraverso il testamento è un atto naturale di civile previdenza nei confronti dei propri familiari e della società.
Testamento olografo: nozioni principali
Cominciamo col ricordare che nel caso in cui una persona non esprima alcuna volontà testamentaria, i suoi eredi sono individuati direttamente dalla legge. In questo caso si ha la successione legittima (o per legge).
In altri termini il Codice civile indica una serie di soggetti (“eredi legittimi”) che subentreranno nell’eredità, individuandoli nel coniuge e nei parenti del defunto stesso, a partire da quelli di grado più stretto fino ad arrivare, il loro mancanza o rinuncia, a quelli di grado remoto, anche se non oltre il sesto. Individuare gli eredi legittimi e la quota spettante ad ognuno non è sempre così “pacifico”, e se ci si aggiungono le proverbiali lungaggini giudiziali, si capisce perché la scelta migliore sia quella di redigere testamento.
Il testamento è l’atto con il quale si dispone la devoluzione ereditaria di tutti i propri beni o di parte di essi.
Naturalmente è importante farlo bene secondo una metodologia corretta affinché non venga contestato o impugnato. Quindi, per avere il giusto consiglio per ogni situazione, la cosa migliore è rivolgersi ad un legale, preferibilmente a un notaio o a un avvocato.
E difatti il cosiddetto testamento “pubblico” viene redatto da un notaio secondo la volontà che il testatore gli comunica oralmente, in presenza di due testimoni. Il testamento è sempre modificabile o revocabile e non ha effetto se non dopo la morte del testatore e dopo la sua pubblicazione che avviene per mezzo del notaio.
Testamento olografo: la forma più diffusa
Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni: il testamento olografo deve solo contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari schemi o formule.
In sostanza, è sufficiente che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno.
Naturalmente vi sono anche dei requisiti da rispettare: ai fini del rispetto del c.d. “principio di autodeterminazione” del de cuius, la legge impone alla disposizione testamentaria olografa il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 602 c.c. che, al primo comma, dispone che il testamento sia scritto per intero di mano del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.
L’autografia è la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi. La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla.
La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c, deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire se al momento della stesura delle ultime volontà il testatore fosse capace di intendere e di volere. La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà
Ultimo requisito indispensabile è la sottoscrizione. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602 c.c.. La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome o da uno pseudonimo.
Anche eventuali aggiunte in momenti successivi (codicilli) devono rispettare i medesimi requisiti: devono cioè anch’esse essere scritte interamente di pugno del testatore, datate e sottoscritte.
Testamento olografo: come deve essere conservato
Chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura, ma i rischi sono tanti: non è detto che chi lo ritroverà lo consegnerà poi alle autorità, anche se in questo modo commetterà reato.
Per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, è preferibile quindi affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia o meglio ancora depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio. Il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.
Il testamento segreto è scritto dal testatore e poi consegnato in busta chiusa a un notaio, affinché custodisca tale scheda testamentaria e la renda pubblica dopo la morte del testatore. In tal caso, presso molti studi notarili la semplice conservazione del testamento è gratuita. In altri il prezzo può arrivare fino a 500 euro. Il notaio poi percepirà l’onorario vero e proprio per la successiva attività di pubblicazione del testamento, parcella che pertanto sarà onorata dagli eredi.
Il Notaio al quale viene consegnato il testamento olografo, ricevuto l’estratto per riassunto dell’atto di morte del testatore, alla presenza di due testimoni procede alla redazione di un verbale, detto “verbale di pubblicazione di testamento olografo”, nel quale il documento viene descritto e ne viene trascritto il contenuto. Il Notaio deve poi inviare una copia del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale del luogo di apertura della successione. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Semplicità, segretezza del contenuto, dato che lo conosce solamente chi lo redige e assenza di costi sono quindi i principali pro di questa forma di testamento ma, come già detto, attenzione alla custodia dell’atto stesso.
Per chi può sostenerne il costo, il notaio è sempre la scelta migliore ma per la custodia a pagamento è possibile anche scegliere l’affitto di una cassetta di sicurezza in banca, al costo di circa 60-70 euro all’anno.